Questa mattina il TAR della Lombardia ha accolto il ricorso di Technogenetics srl contro la Fondazione IRCCS Policlinio San Matteo di Pavia per l’accordo siglato con Diasorin.
Il contratto è ora sospeso, ma rimane valido l’acquisto di 500.000 kit Diasorin da parte di Regione Lombardia per complessivi 200.000 euro.
Il Tar ha anche inviato la documentazione alla Corte dei Conti della Lombardia perché verifichi eventuali danni erariali derivanti dall’operazione.
Qui sotto vi riporto alcuni stralci della motivazione del TAR.
Sulla vicenda dei test sierologici, comunque, Regione Lombardia si è mossa con grande incertezza e ritardo.
Basti dire che, fino al 23 aprile, in Lombardia non è stato possibile utilizzare alcun test sierologico (né i poco affidabili pungidito, né i ben più affidabili da prelievo venoso) in attesa della validazione del San Matteo; solo il 20 maggio, poi, la regione ha autorizzato i privati a vendere test sierologici ad aziende e privati, peraltro lasciandone a loro carico i costi. In altre regione c’è un progetto di utilizzo di questi test per un ver tracciamento epidemiologico, in Lombardia non c’è una chiara regia pubblica.
Ecco quanto scrive il TAR della Lombardia, secondo il quale si configurano le seguenti violazioni:
“a) la violazione della disciplina interna ed eurounitaria in materia di affidamento dei contratti pubblici, per non essere stata indetta e svolta una procedura ad evidenza pubblica, in violazione dei canoni di trasparenza, parità di trattamento e divieto di discriminazione;
b) l’alterazione della concorrenza, in quanto Diasorin ha conseguito un particolare, specifico ed indebito vantaggio rispetto agli altri operatori, derivante dalla collaborazione offerta, dietro corrispettivo, dalla Struttura pubblica in vista dell’elaborazione di prodotti da immettere sul mercato;
c) la violazione della disciplina in tema di aiuti di Stato, in quanto la struttura pubblica avrebbe illecitamente messo a disposizione di Diasorin delle utilità di valore economico”.
“Tutto ciò conferma che il Policlinico ha contribuito in modo fondamentale alla realizzazione delle invenzioni di proprietà di Diasorin, che provvederà alla relativa commercializzazione”.
“La Fondazione San Matteo ha attribuito direttamente a Diasorin una particolare utilità, di rilevanza economica, che si traduce in un’occasione di guadagno; non solo, le utilità assegnate sono state utilizzate per la realizzazione di prodotti e kit per i quali esiste uno specifico mercato, nel quale operano sia Diasorin spa, sia Technogenetics srl”.
“Mediante l’accordo, il Policlinico ha consentito ad un particolare operatore economico, scelto senza il rispetto di alcuna procedura ad evidenza pubblica, ancorché non tipizzata, di conseguire un nuovo prodotto, che rimane nell’esclusiva disponibilità e commerciabilità dell’operatore stesso”.
“In tale contesto, Diasorin ha acquisito un illegittimo vantaggio competitivo rispetto agli operatori del medesimo settore, perché ha potuto contare in modo esclusivo sul determinante apporto di mezzi, strutture, laboratori, professionalità, tecnologie e conoscenze scientifiche messe a sua esclusiva disposizione dalla Fondazione”.
“In altri termini, l’operato della Fondazione ha posto Diasorin in una posizione illegittimamente privilegiata rispetto agli altri operatori del mercato in cui opera, perché le ha consentito di utilizzare risorse scientifiche e materiali, proprie del soggetto pubblico e indisponibili sul piano funzionale e giuridico, per produrre un quid novi da commercializzare”.
Il TAR della Lombardia ha disposto l’annullamento del contratto tra Fondazione IRCCS San Matteo e la Diasorin e condannato la stessa Fondazione al pagamento di spese legali per 10.000 €.
Regione Lombardia ha già annunciato il ricorso al Consiglio di Stato sulla sentenza.