Regione Lombardia avrà una Consulta regionale per l’integrazione e la promozione del dialogo interreligioso.
Ma come, direte voi, nessuno ne ha parlato? Sarà proprio vero?
Ebbene sì, la decisione è stata presa ieri con l’approvazione (all’unanimità!) dell’articolo 1 della Legge Ordinamentale.
Mi viene il sospetto che la maggioranza non fosse poi così compatta ed entusiasta della cosa e che non abbia troppa voglia di parlarne.
Ma magari sbaglio.
Certo è che in aula, durante il dibattito, c’è stato un
unico intervento che ha citato esplicitamente la Consulta e il silenzio della maggioranza
mi è sembrato più eloquente di mille parole.
Do atto al presidente Fontana di aver voluto l’istituzione di questo organismo,
ma mi sarei aspettato un percorso più ampio e condiviso, magari attraverso una
legge dedicata proprio alla Consulta per le religioni. Invece si è scelto di
annegare la decisione in una legge che
tratta molti temi, dall’emergenza urgenza sanitaria alla caccia, dal turismo
alla sicurezza sulle strade.
Non mi sarebbe dispiaciuto un confronto sulla proposta con le comunità
religiose interessate, ma evidentemente, sarebbe stato troppo rischioso aprire
un dibattito con i consiglieri della Lega.
Una curiosità: la sede della Consulta sarà a Bergamo e proprio nell’ex chiesa
dell’ospedale che era stata prima messa in vendita dalla locale ATS, poi acquisita
dalla Regione dopo che si era aggiudicata il bando una comunità islamica.
Mi auguro che la Consulta possa entrare al più resto in funzione (non vedo
semplicissima la designazione dei rappresentanti) e che la scelta unanime del
Consiglio regionale sia l’inizio di un nuovo cammino che vede la Lombardia in
prima fila nella promozione dell’integrazione e del dialogo interreligioso.
Vi confesso, infine, che, quando ho letto il testo, mi sono chiesto come
potesse la Lega sostenerlo, ma il voto di ieri mi ha smentito.
Qui di seguito il testo approvato.
Art. 1
(Modifica alla l.r. 20/1989 – Istituzione della Consulta regionale per l’integrazione e la promozione del dialogo interreligioso)
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo) è inserito il seguente:
“Art. 7 bis (Consulta regionale per l’integrazione e la promozione del dialogo interreligioso)
1. E’ istituita presso la Giunta regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta regionale per l’integrazione e la promozione del dialogo interreligioso, di seguito denominata Consulta, quale organismo di consultazione e confronto, anche con gli enti locali, in relazione all’attività della Regione negli ambiti d’intervento di cui al comma 2 nonché di studio delle tradizioni religiose e delle relazioni tra le religioni.
2. La Consulta, su richiesta della Giunta regionale, si esprime ai fini della definizione e attuazione di interventi concernenti politiche di integrazione per le quali assumano particolare rilievo le pluralità di orientamento religioso, con riguardo ai seguenti ambiti: a) servizi sociali e sociosanitari; b) istruzione e formazione professionale; c) pari opportunità e politiche per la famiglia; d) politiche attive del lavoro.
3. La Consulta, coordinata dal Presidente della Regione o da un suo delegato, è composta da due rappresentanti per ognuna delle seguenti comunità religiose aventi una presenza diffusa sul territorio: a) chiesa cristiana cattolica; b) chiese cristiane ortodosse; c) chiese cristiane protestanti; d) chiese cristiane copte; e) comunità islamiche; f) comunità ebraiche; g) comunità buddiste; h) comunità evangeliche; i) comunità induiste; l) comunità sikh.
4. Ciascuna comunità religiosa designa, su invito del Presidente della Regione, i propri rappresentanti secondo la propria autonomia. Con le stesse modalità si procede all’eventuale sostituzione dei rappresentanti stessi.
5. Ai fini del confronto con gli enti locali di cui al comma 1, partecipano alle sedute della Consulta, pur non facendone parte, un rappresentante di ANCI Lombardia ed un rappresentante dell’Unione province lombarde (UPL)
6. Ai lavori della Consulta partecipano i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta interessati in relazione agli argomenti da trattare. Ai lavori possono altresì partecipare altri soggetti, su invito del coordinatore. 4 7. La composizione della Consulta si rinnova ogni cinque anni con le stesse modalità di cui al comma 4. 8. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale, acquisite le designazioni di cui al comma 4 e verificata l’insussistenza nei confronti dei nominativi designati di sentenze di condanna penale, anche non passate in giudicato, di misure di prevenzione o di procedimenti penali in corso, provvede alla costituzione della Consulta e ne definisce, sentiti i rappresentanti delle comunità di cui al comma 3, le modalità di funzionamento.”
Stimatissimo Consigliere regionale Pizziul,
E’ con grande favore che finalmente vedo qualcosa che può aiutare il confronto, anche a livello locale, riguardo ai rapporti sociali da costruire nelle comunità multi etniche e multi culturali, nonché religiose.. Credo sia un primo passo, Cons. Fabio, ma da questo IO cercherei di far discendere l’opportunità che il tema Consulte entri nel dibattito dei Consigli comunali. A Chiari, mia cittadina, con l’attuale Amministrazione di Centro Sinistra, ci sono le condizioni essenziali per questo tipo di lavoro che, necessariamente, deve coinvolgere anche l’Associazionismo e dei possibili rappresentanti di altre religioni. Noi un tentativo l’abbiamo già fatto alcuni anni fa. Gradirei rimanere in contatto, in quanto senza confronto e dialogo NON c’è futuro possibile. Grazie. G. Delfrate