Avrete sentito nei giorni scorsi dell’approvazione del decreto legislativo del governo sulla dirigenza pubblica, attualmente in discussione per il parere della commissione affari istituzionali della Camera. Si tratta di un ulteriore passo nel cammino di riforma della pubblica amministrazione, denominato legge Madia. Mi sono confrontato con alcuni amici che operano nel settore e propongo alcune considerazioni, ben felice di poter ricevere ulteriori commenti e osservazioni.
Il testo del decreto legislativo sulla dirigenza pubblica
L’impianto del decreto può essere giudicato favorevolmente, così come pare utile la norma e necessaria una sua veloce approvazione e attuazione. Sarebbe molto positivo poterne già vedere gli effetti con le elezioni amministrative del 2017.
Qualche osservazione di merito.
Il provvedimento prevede la costituzione di commissioni nazionali incaricate di fornire pareri sugli incarichi dirigenziali. La composizione della commissioni nazionali (art. 4 comma 1 punto 3, punto 8 e punto 9) è sproporzionata con 5 componenti “centrali” e solo 2 “locali”. Anche figure come il Ragioniere generale dello Stato, il Capo Dipartimento per gli affari interni territoriali del Ministero dell’Interno, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale potrebbero essere sostituite da componenti nominati dagli enti locali (conferenza stato autonomie).
Paiono anche lunghi i tempi di costituzione delle commissioni: perché, ad esempio, non passare da 90 a 30 giorni per la costituzione e da 180 a 90 per definire i criteri di valutazione? La variabile tempo è sempre più importante e anche la pubblica amministrazione dovrebbe tenerne costo.
La durata degli incarichi dirigenziali sembra non del tutto compatibile con i tempi degli enti locali dove il sistema elettorale prevede incarichi amministrativi di 5 anni. Sarebbe forse più utile che, almeno negli enti locali, il periodo dell’incarico o sia ridotto a 3 anni rinnovabile per altri 2 o sia di 5 anni, prevedendo magari che vengano definiti entro 90 giorni dall’insediamento delle amministrazioni, così da evitare lungaggini.
C’è anche un effetto economico perverso sugli enti locali: Il pagamento della retribuzione del dirigente privo di incarico è previsto a carico dell’ultimo ente dove il dirigente ha ricevuto l’incarico. Questo meccanismo applicato agli enti locali ha un effetto molto pesante, soprattutto sui comuni più piccoli. Perché non pensare a un modello simile a quello adottato dalla regione Friuli Venezia Giulia? Lì si prevede un fondo regionale cui contribuiscono tutti gli enti locali con una percentuale della spesa per la dirigenza (basterebbe il 5%) destinato alla retribuzione dei dirigenti privi di incarico. In mancanza di questo strumento, il rischio che ci sia una sostanziale immobilità de dirigenti è in agguato, visto che nessuno potrebbe farsi carico della loro retribuzione successiva in attesa di un nuovo ruolo.
Sono solo alcune osservazioni, suscitate, come dicevo, dal confronto con alcuni dirigenti pubblici.
Saranno forse un po’ tecniche per la maggioranza di chi legge, ma testimoniano la volontà di cambiare i meccanismi di una pubblica amministrazione che troppo spesso diamo per “irriformabile”. Il governo ci sta provando e credo che sia un segnale di coraggio e di coerenza.
Graditi, lo ribadisco, osservazioni e commenti.