Maroni e il referendum sull’autonomia, una minestra riscaldata e inutile

16 Febbraio 2015 di fabio pizzul

Quella di Maroni è la solita minestra riscaldata.
Il referendum per una maggiore autonomia della Lombardia era già stato deciso nel 2001 da Formigoni che ottenne la maggioranza necessaria in Consiglio. Il quesito referendario (che trovate più in basso in questo post) superò la richiesta di sospensiva del governo Amato, ma non venne poi mai celebrato. La caduta del governo e le perplessità della Lega lo affossarono. I lumbard sostennero che il loro progetto era un altro, ovvero un federalismo fiscale vero e non da trattare con Roma. E ora?
A distanza di 14 anni, la storia si ripete, ma l’inutilità del referendum rimane e, anzi, se possibile, aumenta.
Con l’aggravante di 30 milioni di soldi dei lombardi che rischiano di essere letteralmente gettati al vento.
E la Lega, ormai in confusione, non fa che scivolare verso un populismo sterile e inconcludente.

Parto anzitutto dalla delibera di Giunta con cui Formigoni dichiarò l’indizione del referendum del 2001 che poi non venne svolto.

DGR 4439 del 28 febbraio 2001
1. è Indetto per il giorno di domenica, concomitante con la tornata elettorale per il rinnovo del parlamento delta Repubblica, presso i comuni della Lombardia il referendum consultivo recante il seguente quesito:
“Volete voi che la Regione Lombardia, nel quadro dell’unita nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie alla promozione del trasferimento delle funzioni statali in materia di Sanità, Istruzione, anche professionale, nonché di polizia locale, alla Regione?”
2. il presente decreto è comunicato al Commissario del Governo, ai presidenti delle Corti di Appello, ai Sindaci ed ai presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali della Lombardia per l’esecuzione degli adempimenti conseguenti:

Ecco alcuni commenti comparsi sui giornali dell’epoca.
Mi sembrano molto attuali…

Sergio Romano “Corriere della Sera” 6 aprile 2001
“Quando il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, decise d’interpellare i suoi concittadini con un referendum consultivo sulla «devolution», l’iniziativa mi sembrò poco utile ma perfettamente comprensibile. Era poco utile perché non aggiungeva nulla al dibattito sul federalismo e non dava alcun contributo alla soluzione dei problemi che dovremo risolvere nei prossimi anni. Non basta dichiararsi federalisti. Occorre dividere le competenze fra nuovi soggetti istituzionali e soprattutto decidere quanto denaro le Regioni possano trattenere per le proprie esigenze, quanto debbano darne allo Stato per i suoi servizi, quanto debba essere versato in un fondo di solidarietà per le zone meno fortunate del Paese. Un referendum consultivo diventa, in questa prospettiva, una iniziativa puramente retorica e declamatoria. All’espressione di un auspicio, anche se espresso da milioni di elettori, è preferibile una dura discussione alla luce del sole fra poteri contrapposti su problemi concreti. Soltanto così sapremo sino a che punto l’Italia possa e voglia essere federalista”.

Andrea Manzella, “Repubblica”, 6 aprile 2001
“Dove si collocherà l’urna referendaria regionale? Come si concilieranno le differenti norme legislative sulla composizione dei seggi, sugli orari, sulle cadenze di scrutinio? Ad occhio e croce per fare celebrare questo referendum «inutile», il governo e il Parlamento nazionale dovrebbero approvare, subito subito (con questi chiari di Luna), un decreto legge.
Perché non è ovviamente una unilaterale iniziativa regionale”.

Per finire, qualche noterella sulle sentenze della Corte Costituzionale a proposito di referendum regionali consultivi. Ho tratto un po’ delle considerazioni che seguono da qualche articolo del costituzionalista della Sapienza Massimo Luciani che però non si è mai pronunciato sull’attuale ipotesi di referendum lombardo.

Il referendum consultivo trova spazio in quasi tutti gli statuti regionali, ma la giurisprudenza costituzionale in materia ha tracciato limiti piuttosto precisi alla consultazione referendaria.
Merita una considerazione particolare la questione del rapporto tra consultazione regionale e vicende costituzionali statali.
La sent. n. 496 del 2000 (sulla scia della sent. n. 470 del 1992, ma con ben maggiore articolazione argomentativa) ha chiaramente affermato che “non è… consentito sollecitare il corpo elettorale regionale a farsi portatore di modificazioni costituzionali, giacché le regole procedimentali e organizzative della revisione, che sono legate al concetto di unità e indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.), non lasciano alcuno spazio a consultazioni popolari regionali che si pretendano manifestazione di autonomia”.
Esiste però l’ord. n. 102 del 2001. In quella occasione, la Corte rigettò la domanda di sospensione, proposta dal Presidente del Consiglio, nei confronti di una delibera della Regione Lombardia che intendeva sottoporre agli elettori lombardi il seguente quesito: “Volete voi che la Regione Lombardia, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie alla promozione del trasferimento delle funzioni statali in materia di sanità, istruzione, anche professionale, nonché di polizia locale, alla Regione?”. La Corte negò la tutela cautelare, osservando che, nella specie, “la delibera consiliare in questione non coinvolge «scelte fondamentali di livello costituzionale» in presenza delle quali non è consentita la separata consultazione di frazioni del corpo elettorale (sentenza n. 496 del 2000) e che pertanto non ricorrono quelle gravi ragioni che, sole, giustificano la sospensione dell’esecuzione degli atti che danno luogo al conflitto di attribuzione tra Stato e Regione”.
Da allora la Corte non ha più avuto occasione di pronunciarsi nel merito, perché lo Stato aveva rinunciato al ricorso. La precedente sentenza rimane quindi un riferimento importante, anche se è fondamentale ricordare come sia poi sopraggiunta la modifica del Titolo V della Costituzione con l’introduzione dell’articolo 116 che ipotizza maggiori forme di autonomia per le regioni subordinandole a una richiesta delle stesse e a una trattativa con lo Stato..
La Corte chiariva, comunque, espressamente nel 2000 che è proprio il “livello costituzionale” che deve rimanere intangibile per il referendum regionale, sicché esclude a priori che l’eventuale voto favorevole sul quesito possa essere interpretato come un vincolo politico alla rappresentanza regionale di adottare proprio iniziative di legge costituzionale. Vero è che, nel caso del referendum Maroni, ora si parla di attivazione di una procedura costituzionale e non di una modifica della Costituzione.
Rimane però un fatto: che ci sia o no il voto consultivo cambia poco o nulla in termini di possibilità e autorevolezza della regione a presentare richiesta di applicazione di quanto previsto dall’articolo 116ter della Costituzione.

Ce n’è abbastanza, mi pare, per dire che quanto Maroni considera un passo determinante per la Lombardia sia poco più che un bicchiere d’acqua fresca, molto amara però per i cittadini.
E, avanti di questo passo, la conclusione dei cittadini non potrà che essere che le regioni, se così gestite, sono inutili e forse anche dannose.

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